IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 giugno  1995  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 febbraio 1996;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  30 dicembre
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 29 febbraio 1996,
con cui previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' stato
approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1994/96,
che per  l'Universita' di  Parma prevede, tra  l'altro, l'istituzione
del  diploma  universitario  in  "Operatore  tecnico  di  laboratorio
farmaceutico";
  Vista la  nota di indirizzo  ministeriale prot. 1/98 del  16 giugno
1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica";
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  l'art. 114  del vigente statuto  dell'Universita' di Parma  e' cosi
modificato:
  "Art. 114. - La facolta' di farmacia conferisce:
   La laurea in farmacia.
   La laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
   Il diploma in informazione scientifica sul farmaco.
   Il diploma in tecniche erboristiche.
  Il diploma in operatore tecnico di laboratorio farmaceutico.
  I  titoli   di  ammissione  sono  quelli   previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge".
  Dopo  l'art. 135  e con  conseguente scorrimento  della numerazione
successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
  "Art. 136 (Istituzione e durata del  corso di diploma). - Presso la
facolta' di farmacia dell'Universita' di Parma e' istituito, ai sensi
della legge  19 novembre  1990, n. 341,  il diploma  universitario in
operatore tecnico di laboratorio farmaceutico.
  Il corso di  diploma ha lo scopo di fornire  agli studenti adeguata
conoscenza di  metodi e contenuti culturali  e scientifici, orientata
al   conseguimento   del   livello  formativo   richiesto   dall'area
professionale del tecnico di laboratorio farmaceutico.
  In  particolare,  il  corso   di  diploma  fornira'  le  competenze
necessarie  alla produzione,  controllo  ed  analisi dei  medicinali,
cosi'  come  richieste  dalle industrie  produttrici  di  specialita'
medicinali, prodotti galenici, cosmetici e dietetici.
  Il corso degli studi ha durata triennale.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli studi universitari e  le modalita' delle eventuali prove
di ammissione  sono stabilite dal regolamento  didattico di facolta'.
Il  numero  degli  iscritti   e'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico,  su proposta  del  consiglio di  facolta',  in base  alle
strutture disponibili, alle esigenze di  mercato del lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati dal  Ministero dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica ai  sensi dell'art.  9, comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Art. 137 (Corsi  di laurea e di diploma universitari  affini). - Ai
fini del proseguimento degli studi  il corso di diploma universitario
di  cui all'art.  136  e' dichiarato  affine al  corso  di laurea  in
chimica e tecnologia farmaceutiche.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del passaggio dal
corso di  diploma universitario al  corso di laurea sopra  citato, il
consiglio  di  facolta' adottera'  il  criterio  generale della  loro
validita' culturale (propedeutica  e professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Conseguentemente  la facolta'  potra' riconoscere  gli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nel corso  di  diploma  universitario,
indicando   le  singole   corrispondenze  anche   parziali  con   gli
insegnamenti dei  corsi di  laurea; la facolta'  indichera', inoltre,
sia gli  eventuali insegnamenti integrativi,  appositamente istituiti
ed attivati  per completare  la formazione per  accedere ai  corsi di
laurea, che gli insegnamenti specifici  dei corsi di laurea necessari
per conseguire i diplomi di  laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio  di facolta'  indichera' inoltre  l'anno del  corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei  trasferimenti  degli studenti  tra  diversi  corsi di  diploma
universitario  laddove esistenti  o da  un corso  di laurea  anche di
altre facolta'  al corso  di diploma  universitario, il  consiglio di
facolta', su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscera'
gli insegnamenti,  sempre col  criterio della  loro utilita'  al fine
della formazione necessaria per il  conseguimento del nuovo titolo ed
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare attenzione  sara' rivolta dalla facolta'  agli studenti
iscritti  come fuori  corso  ad  un corso  di  laurea  o che  abbiano
interrotto  gli  studi,  nel  caso  volessero  completare  gli  studi
nell'ambito del corso di diploma.
  Art. 138 (Articolazione del corso  degli studi). - Ciascuno dei tre
anni  di corso  potra' essere  articolato in  periodi didattici  piu'
brevi secondo  quanto deliberato dal  consiglio di corso  di diploma,
specificandoli nel regolamento didattico della facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di laboratorio  e  di tirocinio  potra' essere  svolta
all'interno o all'esterno dell'universita',  anche in relazione ad un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
o  aziende industriali,  con  le quali  si  siano stipulate  apposite
convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   monodisciplinari  od
integrati. Il  corso di insegnamento  integrato e' costituito  da non
piu'  di  tre  moduli  coordinati, eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a 15.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per  essere ammessi  a sostenere  l'esame di  diploma universitario
occorre aver  superato l'accertamento,  con esito  positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste   in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante la quale dovra' essere  discusso un elaborato finale relativo
all'attivita' di tirocinio.
  I  contenuti didatticoformativi  minimi  obbligatori  del corso  di
studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 141.
  Art. 139 (Manifesto degli  studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto annuale  degli  studi, il  consiglio  di facolta',  su
proposta del  consiglio di  corso di diploma,  definisce il  piano di
studi ufficiale  del corso  di diploma comprendente  le denominazioni
degli insegnamenti  da attivare,  in applicazione di  quanto disposto
dal  secondo  comma   dell'art.  11  della  legge   n.  341/1990.  In
particolare il consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 136;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che  costituiscono le singole annualita'  e le relative
denominazioni facendo  riferimento ai  contenuti didatticoscientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
  c) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi aderiscono, precisando  per ogni corso la  frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  d) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  e) indica  le annualita' di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 140 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori di  ruolo dello stesso gruppo disciplinare  o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero  per affidamento o supplenza a
professori di ruolo  o ricercatori. Al fine di  facilitare il ricorso
ad esperienze  o professionalita'  esterne, il corso  di insegnamento
potra' comprendere moduli  da affidare a professori  a contratto, con
le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'.
  Art. 141 (Aree didattiche,  contenuti didatticoformativi e relativi
settori scientificodisciplinari).
   1) Area chimica (3 annualita').
  Settori  scientificodisciplinari:  C01A   Chimica  analitica,  C03X
Chimica generale  ed inorganica, C05X Chimica  organica, C02X Chimica
fisica.
  Lo studente  deve acquisire  i principali fondamenti  della chimica
nelle sue  diverse articolazioni  con particolare riguardo  a: natura
degli  elementi, legame  chimico, stati  di aggregazione,  equilibrio
chimico, concetti  di solubilita', acidita' e  basicita', reattivita'
chimica; dovra'  inoltre acquisire  conoscenze sui  principali gruppi
funzionali organici e loro  reattivita'; sulle principali metodologie
strumentali, sull'elaborazione dei dati analitici e sui fondamenti di
chimica fisica.
   2) Area matematicafisica (2 annualita').
  Settori  disciplinari:   A02A  Analisi  matematica,   A04A  Analisi
numerica,  A02B Probabilita'  e statistica  matematica, B01B  Fisica,
K05A Sistemi di elaborazione  delle informazioni, S01B Statistica per
la ricerca sperimentale.
  Lo  studente  deve  acquisire  le basi  di  fisica  necessarie  per
l'apprendimento delle discipline del corso  di diploma e acquisire le
competenze pratiche  per l'uso di  mezzi di calcolo, la  gestione del
software e l'analisi dei dati.
   3) Area biologica (2 annualita').
  Settori  scientificodisciplinari:  E05A Biochimica,  E08X  Biologia
farmaceutica, E13X  Biologia applicata, E12X  Microbiologia generale,
F05X Microbiologia e microbiologia clinica.
  Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della biologia e
della  biochimica generale  ed applicata  alle molecole  di interesse
biologico  ed ai  meccanismi  molecolari dei  processi. Deve  inoltre
acquisire   nozioni  fondamentali   di  microbiologia   applicata  ai
procedimenti farmaceutici.
   4) Area chimico farmaceutica (3 annualita').
  Settori scientificodisciplinari: C07X Chimica farmaceutica.
  Lo  studente deve  acquisire  nozioni per  una conoscenza  adeguata
della chimica  farmaceutica finalizzata sia alla  utilizzazione delle
principali classi  di farmaci  che all'applicazione dei  piu' recenti
tipi di approccio alla progettazione  dei farmaci. Inoltre deve avere
la conoscenza delle metodologie per  il riconoscimento ed il dosaggio
dei  farmaci  nelle  preparazioni   farmaceutiche  secondo  i  metodi
ufficiali.
   5) Area tecnologica (1 annualita').
  Settore  scientificodisciplinare:   C08X  Farmaceutico  tecnologico
applicativo.
  Lo  studente deve  apprendere nozioni  relative alla  manipolazione
delle materie prime ed eccipienti,  la loro utilizzazione nelle forme
farmaceutiche,  le metodologie  della  tecnica ed  i procedimenti  di
fabbricazione delle forme.
   6) Area farmacologica (2 annualita').
  Settori scientificodisciplinari: E07X Farmacologia.
  Lo   studente  deve   acquisire   conoscenze  della   farmacologia,
farmacoterapia   e   tossicologia   negli   aspetti   relativi   alla
somministrazione, azione, metabolismo e tossicita'.
   7) Area professionalizzante (2 annualita').
  Settori  scientificodisciplinari: P02B  Economia  e gestione  delle
imprese; C08X Farmaceutico tecnologicoapplicativo.
  Lo studente deve acquisire le nozioni di produzione e controllo dei
medicinali,  con particolare  riguardo  agli  aspetti tecnologici  ed
industriali.  Deve  ricevere  altresi'  nozioni  di  farmacoeconomia,
marketing e norme di qualita' e di sicurezza".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 luglio 1998
                                               p. Il rettore: Le Moli